Statuto Fondazione “Circolo Artistico Politecnico”

Statuto Fondazione “Circolo Artistico Politecnico”

PREFAZIONE
Costituito nel dicembre del 1888, con presidente un esponente della nobiltà colta napoletana, il principe Giuseppe Caravita di Siringano, come privata associazione di distinte figure di artisti napoletani, il circolo si sviluppò rapidamente, in un momento positivo della vita culturale e di provvido sviluppo civile e sociale della Città, la cosiddetta “Napoli della Bella Epoque”, che segnò l’acquisizione di una rinnovata identità della Città dopo il trauma della perdita, nel 1860, del ruolo di capitale, qual era stata per oltre otto secoli.
Tale capacità aggregativa di analoghe strutture associative fu assai intensa, fino a quando in seguito alle fusioni con il Circolo Forense (1903) e con il Politecnico (1907), a sua volta esistente dal 1874, assunse la intitolazione di Circolo Artistico Politecnico, che da allora lo designa. Tale dizione non fu soltanto il risultato formale di un accorpamento statutario, fu la consapevolezza di esprimere un’idea di vita civile, di modernizzazione e sviluppo di una antichissima città dalla lunghissima storia travagliata quanto gloriosa, caratterizzata dalla volontà e capacità di esprimere la convergente funzione del mondo culturale e artistico, sempre forte a Napoli, che ha vissute diverse stagioni di autentico cosmopolitismo (ultima la grande età crociana), e del mondo delle libere professioni, ispirate ai più evoluti principi economico-sociali per una non retorica “nuova Italia”.
In tale e per tale sua funzione, il “Circolo Artistico Politecnico” ha compartito i momenti di splendore e quelli di appannamento della vita cittadina, conoscendo stagioni di felice, intensa vita propulsiva e stagioni grigie, fino a rasentare la scomparsa. Questa è stata evitata dalla tenace volontà di un piccolo gruppo di Soci Fondatori e dalla collaborazione ad essi offerta da alcune personalità di alta rilevanza culturale, sociale, politica cittadine e nazionali.
Evitata la improvvida attribuzione giudiziaria della sede e della preziosa collezione artistica, libraria e documentale di significativi autori otto novecenteschi, per via di una desolante asta a una società di sconosciute finalità, anche grazie a un provvidenziale intervento regionale, il Circolo ha ripreso la propria vita attiva, protesa a dare spazio a significative iniziative, positivamente incidenti sulla vita civile di Napoli.
Il nuovo “Statuto” vuole segnare questa nuova stagione, consacrando, al tempo stesso, la nobile tradizione del “CIRCOLO ARTISTICO POLITECNICO” che lo caratterizza come un pezzo della più alta funzione della “Napoli nobilissima”, perenne rivale della Napoli cenciaiola e strillazzera. Non a caso, anche col nuovo statuto il Circolo ha intesa conservare la storica denominazione che ne garantisce l’identità.
Prof. Fulvio Tessitore, Presidente Onorario (16 maggio 2017)

ART. 1 – DENOMINAZIONE

Per volontà dei Soci Fondatori dell’Associazione “Circolo Artistico Politecnico”, Associazione Riconosciuta, viene costituita, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile e dell’art. 11 del DLGS 4 dicembre 1997 n. 460 una Fondazione denominata “Fondazione Circolo Artistico Politecnico”.

ART. 2 – SEDE
La Fondazione è la prosecuzione dell’Associazione “Circolo Artistico Politecnico”, costituita il 4 dicembre 1991 per atto notaio Antonino De Rosa (Rep. 66885 – Racc. 4515), riconosciuta con D.P.G.R.C. Regione Campania n° 3497 del 3/4/1992, iscritta al RPG della Regione Campania – n° 120, a sua volta continuazione dell’Associazione “Società Napoletana degli Artisti” fondata nel 1888 e del Circolo Artistico Politecnico nato nel 1907 dalla fusione con il Circolo Forense Partenopeo e il Circolo Politecnico. Ha sede in Napoli in Palazzo Zapata, alla Piazza Trieste e Trento n. 48, nei locali di cui all’atto di transazione tra Associazione e Regione Campania, sottoscritto il 29 maggio 2014 (allegato) Ogni trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria ma verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 – DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – SCOPO

La Fondazione riconosce nell’Archivio Storico, nel Museo pittorico e scultoreo, nella Fototeca, nella Biblioteca, nella Raccolta di oggetti d’epoca e nella Memoria storica il proprio legame con il passato e il vincolo con la sua tradizione.
La sua tutela e valorizzazione sono un fine istituzionale indefettibile. Esso è inalienabile.
La Fondazione non ha finalità di lucro e persegue fini d’interesse sociale e di promozione, tutela e valorizzazione dello sviluppo della cultura e dell’arte.
Le finalità della Fondazione e le attività sono ispirate ai principi delle pari opportunità tra i sessi e al rispetto dei diritti individuali delle persone.
• Tutela, promozione e valorizzazione dello sviluppo delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n° 1089 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le Biblioteche e i Beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 con particolare riferimento alla tutela, promozione e valorizzazione dell’Archivio Storico, della Biblioteca, della Fototeca e del Museo pittorico e scultoreo aperti alla pubblica fruizione;
• Tutela implementazione e valorizzazione del “L’Artistico Casa Museo” di cui alla allegata scheda descrittiva, realizzato nel 2017 attraverso lavori di ricerca e di sistemazione artistica, culturale, storica ed architettonica;
• Promozione della cultura e dell’arte in ogni suo aspetto;
• Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dalla Fondazione, ovvero da essa affidata a Università, Enti di ricerca e/o altre Fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988 n° 400 del D.M. 266/2003;
• Finalità di solidarietà sociale secondo quanto indicato dai commi 2,3 e 4 del DLGS n° 460 del 1997 art. 10 che qui devono intendersi per letteralmente riportati;
• Manutenere, custodire e gestire l’immobile storico quale esempio e memoria architettonica e sociale della vita artistica, culturale e sociale del ‘900 napoletano;
• Attribuire riconoscimenti a personalità nei campi artistico, culturale e scientifico e/o a giovani artisti, studiosi, ricercatori che si siano particolarmente distinti per la loro attività nei campi di interesse della Fondazione;
• Promuovere conferenze, incontri, dibattiti di carattere artistico, letterario, scientifico, giuridico, tecnico;
• Non svolgere attività diverse da quelle menzionate in precedenza ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o funzionali, secondo quanto indicato dal comma 5 del DLGS 460 del 1997 art. 10 che qui deve intendersi per letteralmente riportato.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
Nella definizione di politiche d’investimento e nelle scelte degli strumenti d’impiego, il patrimonio si incrementa per effetto delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibererà, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, gli investimenti del denaro, dei titoli e/o altri beni che perverranno alla Fondazione.
Il patrimonio è costituito da:
• Beni indicati nell’atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante;
• Elargizioni e/o donazioni fatte da Enti e/o da privati;
• Fondi, raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
• Beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;
• Fondi di Riserva e/o di sopravvenienza attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
• Rendite finanziarie destinate dai Soci Fondatori in sede di costituzione;
• Entrate da iniziative finalizzate al reperimento di fondi per il sostegno finanziario degli scopi e delle iniziative della Fondazione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con i contributi pervenuti a qualsiasi titolo dai costituenti, da terzi e/o da sponsor senza obbligo di iscrizione al patrimonio. Qualora le rendite non fossero sufficienti a coprire le spese di gestione annuali, la differenza potrà essere coperta attingendo direttamente al fondo iniziale.
Le rendite verranno impiegate per il perseguimento dello scopo della Fondazione in base a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, eseguite a mezzo degli organi della Fondazione per la conservazione del patrimonio stesso e, in casi di residui attivi, per la sua implementazione.

ART. 6 – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Sono organi della Fondazione:
• il Presidente della Fondazione;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Direttore Generale (se nominato);
• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Comitato D’Onore.

La Fondazione può avere:
Il Presidente Onorario, nominato dal Comitato d’Onore, e componente di diritto del Comitato Scientifico; il Comitato Scientifico, composto di max 7 membri, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6/1 – Il Presidente

a) rappresenta la Fondazione;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare;
c) sorveglia il buon andamento dell’amministrazione della Fondazione curando l’osservanza dello Statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità tutorie;
e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio;
f) può nominare un vice presidente con poteri vicari scegliendolo tra i Consiglieri in carica;
g) in assenza del Vice Presidente, il Presidente può delegare per singoli atti e/o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altro membro del Consiglio;
h) è responsabile della comunicazione interna ed esterna e dirige l’Ufficio Stampa se istituito;
i) è il Direttore del Museo, della Biblioteca, della Fototeca e dell’Archivio Storico.

ART. 6/2 – II Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione può, su proposta del Presidente, essere elevato a max. 5 membri.
I membri così designati dureranno in carica tre anni e possono essere riconfermati;
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, determinando limiti e condizioni per il loro esercizio, a uno o più dei suoi membri, incluso il Presidente;
Il Consiglio di Amministrazione amministra la Fondazione e redige e approva il bilancio o rendiconto almeno una volta l’anno ai sensi della lettera G comma 1 del DLGS 460/1997;
Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria 6 volte l’anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima;
Il Consiglio si considera validamente costituito se siano presenti almeno la metà dei Consiglieri;
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
Il Consiglio, nella prima seduta, nomina il Segretario che cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, da trascrivere sull’apposito libro;
Segretario del Consiglio può essere nominato anche una persona non appartenente al Consiglio stesso;
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche con l’ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) Sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.
Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Nello stesso luogo deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Qualora nell’ora prevista per l’inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto appresso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.
La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più Amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri della Fondazione. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l’argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l’esatto testo della delibera da adottare.
L’Amministratore che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri Amministratori della proposta loro inviata.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede della Fondazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta radichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta).
La risposta deve contenere un’approvazione, un diniego o una astensione espressa.
La mancanza di risposta entro il termine suddetto sarà considerata come voto favorevole.
Compete al Segretario del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e al Direttore Generale, se nominato, indicando:

  • i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
  • le date in cui sono pervenute la proposta agli Amministratori e le risposte degli stessi alla Fondazione;
  • eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.
    In caso di consultazione scritta, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
    Le decisioni assumono la data dell’ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
    In caso di richiesta anche di un solo Amministratore e, comunque, in caso di delibere sulle modifiche statutarie, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
    Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni degli Amministratori. La trascrizione è sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
    La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.
    Gli Amministratori possono essere scelti tra i componenti il Comitato D’Onore o al di fuori di esso.
    Il Consiglio di Amministrazione:
    a) nomina:
  • i componenti il Comitato Scientifico;
  • il Direttore Generale e ne determina il compenso;
  • eventuali Commissioni e/o Comitati interni con compiti istruttori, consultivi e propositivi, e ogni organismo interno che reputi necessario o utile per le attività della Fondazione;
    b) determina:
  • annualmente, con apposita delibera, gli impieghi del patrimonio per la realizzazione dello scopo della Fondazione;
    c) adotta:
  • un regolamento finalizzato a determinare i criteri dì amministrazione della Fondazione e d’impiego delle somme della stessa;

d) approva:

  • il rendiconto;
    e) predispone:
  • la previsione di spesa relativa all’anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
    f) delibera:
  • sulle modificazioni statutarie e su tutto quanto ad esso riservato dalla legge, dallo statuto e non concernente le attribuzioni del Presidente.
    Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa, previo invito/comunicazione svolto con le stesse modalità riservate ai componenti, il Direttore Generale, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente nomina il Comitato Scientifico; II Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire l’albo degli “Amici Promotori” della Fondazione. Detta qualifica, meramente onoraria e assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo o consultivo, potrà essere attribuita a coloro che spontaneamente e senza altro fine che la solidarietà avranno contribuito ad alimentare il patrimonio della Fondazione.

ART. 6/3 – Il Direttore Generale
II Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra estranei, dura in carica per un periodo stabilito nel mandato con cui gli viene conferito l’incarico e può essere riconfermato senza interruzione.
Provvede alla gestione della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale.
Esegue le deliberazioni e le direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e assicura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la predisposizione dei documenti di programmazione economica e del bilancio d’esercizio.
Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione.
Provvede al controllo dei risultati di gestione. Presenzia alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di Amministrazione

ART. 6/4 – Collegio dei Revisori dei Conti
La gestione della Fondazione è sottoposta al controllo di un Collegio dei Revisori composto da 2 membri effettivi ed uno supplente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui uno con funzione di Presidente.
Il Presidente ed il revisore supplente devono essere iscritti all’albo dei revisori ufficiali dei conti.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il loro compito è di controllare l’andamento economico contabile e finanziario della Fondazione, l’esattezza del bilancio consuntivo redigendo una relazione da allegare agli atti.

Art. 6/5 – Comitato Di Onore
Compongono il Comitato D’Onore tutti i Soci Fondatori e Ordinari dell’Associazione “Circolo Artistico Politecnico” che hanno deliberato la trasformazione dell’Associazione nella Fondazione.
E’ prerogativa esclusiva del Comitato D’Onore scegliere e nominare il Presidente Onorario, il Presidente della Fondazione, i Componenti il Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei Conti.
In caso di dimissione o morte di uno o più dei Soci dell’Associazione “Circolo Artistico Politecnico” che hanno trasformato l’Associazione in Fondazione e in quanto tali membri di diritto del Comitato D’Onore, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione scegliendo i nuovi componenti tra coloro che hanno maggiormente sostenuto con donazioni la Fondazione. Risulteranno nominati coloro che avranno maggiormente sostenuto la Fondazione.
Al fine di assicurare la continuità di azione e d’intenti del Comitato D’Onore, in caso di cessazione di uno dei membri per qualsiasi causa, il Comitato stesso potrà reintegrare il proprio numero mediante cooptazione con il consenso della maggioranza assoluta dei componenti superstiti.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Comitato D’Onore, con decisione unanime, può incrementare il numero dei propri componenti con l’inserimento di nuovi membri numericamente non superiori ad un terzo degli esistenti.
I nuovi componenti vanno scelti tra coloro che hanno maggiormente sostenuto la Fondazione con donazioni.
Il Comitato D’Onore esprime pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame.
Il Comitato D’Onore elegge tra i propri membri, a maggioranza semplice, il suo Presidente Permanente.
Il Comitato D’Onore si riunisce su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l’anno, anche per l’esame dell’andamento della gestione.
In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato D’Onore provvederà alla relativa sostituzione entro due mesi dalla cessazione. Il nuovo eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.
In caso di dimissioni del Presidente, il Comitato D’Onore oltre a nominare il nuovo Presidente, procederà anche al rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.
I componenti il Comitato D’Onore potranno offrire individualmente la propria collaborazione in relazione all’attività professionale da ciascuno di essi svolta, per realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione. La collaborazione è a titolo gratuito, salvo un impegno lavorativo costante.
Possono far parte del Comitato D’Onore, attraverso un proprio rappresentante, anche le Associazioni, le Fondazioni, le Aziende, gli Enti privati e/o pubblici.

ART. 7 – ESCLUSIONI
Stante la natura della Fondazione, è tassativamente esclusa qualsiasi possibile forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura; intendendosi in ogni caso per distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le ipotesi previste dall’art. 10 comma 6 del DLGS n. 460 del 1997, che qui abbiasi per integralmente e letteralmente riportato. La Fondazione assume l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’anno finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovrà essere approvato il rendiconto. Per motivi eccezionali, il termine suddetto potrà essere rinviato fino a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione verranno reimpiegati per la prosecuzione degli scopi statutari.

ART. 9 – ESTINZIONE
La Fondazione si estingue per le cause previste dall’articolo 27 del Codice Civile o per le altre cause previste dalle leggi presenti e/o future.
In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno uno o più liquidatori, i quali dovranno soddisfare ogni ragione debitoria e procedere alla eventuale devoluzione delle residue attività. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa l’intero patrimonio verrà devoluto esclusivamente a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 10 – CLAUSOLE DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento alle norme di legge in materia di Fondazioni.